VENDITE STRAORDINARIE
Con Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012, è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.
L’art. 25 della Legge prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplini le modalità di svolgimento, la pubblicità , i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e promozionali.
In attuazione di questo articolo di legge, la D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013, aggiornata con la D.G.R. n. 1619 del 19/11/2015, detta le nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, ossia le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.
VENDITE DI FINE STAGIONEÂ (cd. Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Il calendario prevede:
– l’inizio e la fine delle vendite di fine stagione invernale, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e al 28 febbraio di ciascun anno;
– l’inizio e la fine delle vendite di fine stagione estiva, al primo sabato di luglio e al 31 agosto di ciascun anno.
Non è prevista la comunicazione al Comune.
VENDITE PROMOZIONALI
Sono effettuate dall’esercente al fine promuovere la vendita di più prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Ogni anno si possono svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno, ad eccezione del periodo antecedente all’inizio delle vendite di fine stagione, individuato in una trentina di giorni. Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità .
Non è prevista la comunicazione al Comune.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci, in particolari momenti di vita della propria impresa:
•         cessazione dell’attività ;
•         trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda;
•         trasferimento dell’azienda in altro locale;
•         trasformazione o rinnovo locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previa comunicazione al Comune; nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.
VENDITE SOTTOCOSTO
La vendita sottocosto, disciplinata dal D.P.R. 218 del 2001, consiste nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto.
Fa riferimento al prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Non può avere una durata superiore a dieci giorni, ed il numero degli articoli oggetto della vendita non può essere superiore a cinquanta.
Devono essere comunicate al Comune ed essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni:
•         specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
•         inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto, all’interno dell’esercizio commerciale.
Contatti presso l’Unità Organizzativa Commercio e Servizi della Regione del Veneto:
Palazzo Grandi Stazioni -Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23 – 30121 Venezia (VE)
Tel. 041 2794250 –Â Fax. 041 2794253
E-Mail:Â industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
Visita l’area di competenza Commercio al dettaglio su aree private sul sito della Regione del Veneto.
Normativa di Riferimento :
–Â D.P.R. n. 218/2001Â “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”
–Â D. Lgs. n. 114/1998Â “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ”
–Â Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3528/c/2001Â “Disciplina vendite sottocosto (D.P.R. n. 218/2001)”
– D.G.R. n. 586 del 10/05/2011 ” Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.”
– D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013 ” Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”. Articolo 25. Disciplina delle vendite straordinarie.”
–Â D.G.R. n.1619 del 19 novembre 2015Â “Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 “Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto” Articolo 25 “Disciplina delle vendite straordinarie”. Aggiornamento”.
Pagina aggiornata il 04/10/2023